Superbonus 110%
Che cos’è
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal
Decreto Rilancio che
eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d.
Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd.
Ecobonus).
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di
sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la
cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare dal
15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il
provvedimento dell’8 agosto 2020.
Soggetti interessati
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
• condomìni
• persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento
• Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing"
• cooperative di abitazione a proprietà indivisa
• Onlus e associazioni di volontariato
• associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Interventi agevolabili
Interventi principali o trainanti
Il Superbonus spetta in caso di:
• interventi di isolamento termico sugli involucri
• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
• interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Interventi aggiuntivi
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di
• interventi di efficientamento energetico
• installazione di impianti solari fotovoltaici
• infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
Per conoscere i dettagli su tutti gli interventi agevolabili consultare la
guida - pdf.
Vantaggi
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
• dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
• di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
• di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Questa possibilità riguarda anche gli interventi
- di recupero del patrimonio edilizio (lettere a), b e h) dell'articolo 16-bis del TUIR)
- di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd.
bonus facciate, Art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche
• il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
• l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Per approfondire:
Link di interesse:
Quadro normativo di riferimento
A seguito della legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), che hanno introdotto in Italia le nuove detrazioni fiscali del 110%, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti del Ministero dello Sviluppo Economico (il decreto Requisiti tecnici e il decreto Asseverazioni), il quadro normativo per la fruizione delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) è finalmente completo.
Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate
•
Provvedimento del 12 ottobre 2020 recante “
Modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, e alle relative istruzioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione”
•
la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E recante “
Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti”;
• il
Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847 recante “
Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”.
Provvedimenti del Ministero dello Sviluppo Economico
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti del MiSE ha finalmente dato ai tecnici un quadro normativo completo che consente di conoscere le "regole" necessarie per poter "eventualmente" avviare i lavori.