Faq - CER

* Comunità energetiche: cosa sono e quali i loro obiettivi?
Le Comunità Energetiche sono sostanzialmente un insieme di soggetti, privati o imprese, che si uniscono per la produzione, la condivisione e lo scambio virtuale di energia elettrica prodotta attraverso impianti di energia rinnovabile. Si tratta quindi di un modello innovativo per la produzione, la distribuzione e per il consumo di energia rinnovabile che ha come obiettivo quello di evitare lo spreco energetico. Per comunità energetica rinnovabile si intende quindi un’unione di utenti che condivide uno o più impianti di produzione di energia rinnovabile, attuando uno scambio energetico.

* Quali sono i benefici del far parte di una comunità energetica?

  • Risparmio in bolletta nel caso di auto-consumo istantaneo: più energia si auto-consuma e più si riducono i costi della bolletta. L’autoconsumo di energia elettrica consiste nella possibilità di consumare in loco (nella propria abitazione, in un ufficio, in uno stabilimento produttivo, ecc.) l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico per far fronte ai propri fabbisogni energetici. L’autoconsumo è dunque contemporaneo alla produzione, a meno dei casi in cui si decida di dotarsi di un sistema di accumulo.
  • Riduzione dell’impatto ambientale: nel caso in cui l’energia viene prodotta da fonti rinnovabili, si evitano le emissioni di CO₂ o di altri gas clima-alteranti ed inoltre non c’è spreco dell’energia prodotta, che può essere scambiata con gli altri aderenti alla CER e dunque non viene più prelevata dalla rete pubblica;
  • Agevolazioni fiscali : per i privati la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio rientra nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, o di riqualificazione energetica (Ecobonus e Superbonus 110%). Per le imprese invece è previsto il credito di imposta per investimenti in beni strumentali secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 44, legge 234/2021).
  • Incentivazione: la Comunità energetica usufruisce di contributi economici di tre tipologie: 
  1. valorizzazione dell’energia elettrica condivisa a mezzo della restituzione delle componenti tariffarie (distribuzione, trasmissione e perdite di rete evitate);
  2. incentivazione dell’energia condivisa;
  3. ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del G.S.E. Spa. .

* Chi eroga gli incentivi per le comunità energetiche?
Gli incentivi per le comunità energetiche sono erogati dal GSE S.p.A.

* Quali sono gli incentivi per le comunità energetiche?
Il GSE S.p.A. valorizza la condivisione di energia delle CER riconoscendo per 20 anni un contributo economico basato su tre componenti principali:

  • Le perdite di rete evitate: contributo (variabile a seconda del livello di tensione e del Prezzo Zonale Orario dell’energia elettrica) riconosciuto solo nel caso di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.
  • Il ritiro dedicato dell’energia: corrispettivo unitario pari alla somma della tariffa di trasmissione per le utenze in bassa tensione, pari a 7,78 €/MWh per l’anno 2022, e del valore più elevato della componente variabile di distribuzione per le utenze altri usi in bassa tensione, pari a 0,59 €/MWh per l’anno 2022.
  • La tariffa premio per MWh di energia condivisa: importo pari a 100 €/MWh per i gruppi di autoconsumatori e 110 €/MWh per le comunità.

* Come funziona una comunità energetica?
Lo spieghiamo con un esempio. Due vicini di casa: uno possiede una villetta e decide di realizzare un impianto fotovoltaico. In alcuni momenti della giornata, si troverà a produrre più energia di quella che riesce a consumare. Il suo vicino, anche lui proprietario di una villetta, non ha realizzato un impianto ma ha comunque deciso di entrare nella Comunità Energetica. Colui che ha installato il fotovoltaico avrà due benefici: un consumo ridotto dell’energia perché dentro la sua abitazione utilizzerà per gli elettrodomestici l’energia che produce e riceverà un incentivo anche per la corrente che produce in eccesso, la quale verrà immessa nella rete di distribuzione elettrica della Comunità Energetica e che consumerà il suo vicino. Quest'ultimo, grazie alla partecipazione alla Comunità, riceverà un beneficio economico per tutta quell’energia che consuma che viene prodotta dall’impianto del vicino. L’energia in questione infatti, non essendo immessa nella rete nazionale di distribuzione, avrà un costo di trasporto minore. ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha definito i termini secondo cui si possono ottenere risparmi cospicui in bolletta: numericamente tali valori, ponendosi in una media nazionale, si aggirano tra 8 e 10 centesimi di euro a kWh.

* Chi sono i Prosumer?
Il prosumer è l’utente che non si limita al ruolo passivo di consumatore (consumer), ma partecipa attivamente alle diverse fasi del processo produttivo (producer). In pratica, il prosumer è colui che possiede un proprio impianto di produzione di energia, della quale ne consuma una parte. La rimanente quota di energia può essere immessa in rete, scambiata, o accumulata in un apposito sistema e dunque restituita alle unità di consumo nel momento più opportuno. Pertanto, il prosumer è un protagonista attivo nella gestione dei flussi energetici, e può godere di una relativa autonomia e di benefici economici.

* Chi può far parte di una comunità energetica?

  • privati,
  • tutte le imprese, a condizione che la partecipazione alla CER non costituisca la loro attività commerciale ed industriale principale ;
  • enti  locali, religiosi, di ricerca e formazione, del terzo settore;
  • pubbliche amministrazioni.

* Quali devono essere i contenuti minimi riportati all’interno dello statuto/atto costitutivo di una Comunità di energia rinnovabile?
Una Comunità di Energia Rinnovabile deve avere uno statuto o un atto costitutivo in cui sia almeno previsto:

  1. come oggetto sociale prevalente quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
  2. che gli azionisti o membri abbiano i  requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa e che l’esercizio del potere di controllo sulla CER sia appannaggio esclusivo di “persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientalem nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, che sono situate nel territorio degli stessi comuni in cui sono ubicati gli impianti…”;
  3. che la comunità abbia una partecipazione aperta e volontaria, sia autonoma ed effettivamente controllata dagli azionisti o membri facenti parte della configurazione;
  4. che la partecipazione dei membri/azionisti alla comunità preveda il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
  5. un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa;

La stesura o l’aggiornamento dello Statuto/Atto costitutivo con i contenuti di cui sopra, deve avvenire prima della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa.

* Quali sono i requisiti dei punti connessione dei soggetti facenti parte o che rilevano per una Comunità di energia rinnovabile?
Secondo il quadro normativo attualmente in vigore i punti di connessione dei soggetti e degli impianti di produzione facenti parte o che rilevano per la configurazione di una comunità di energia rinnovabile devono essere sottesi alla medesima cabina secondaria di trasformazione BT/MT (dunque devono avere un livello di tensione di collegamento alla rete elettrica, come verificabile sulla bolletta, in Bassa Tensione). Qualora si intenda presentare la richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa, il Referente deve verificare questo prerequisito in base alle informazioni rese disponibili dal gestore di rete di riferimento.

Con il D.Lgs. 199/2021, pubblicato in G.U. in data 15.12.2021, il legislatore ha introdotto una significativa modifica al predetto requisito e pertanto, con l’emanazione di appositi decreti ministeriali, attesa entro settembre 2022,  i punti di connessione rilevanti ai fini della CER potranno essere sottesi alla medesima cabina primaria.

* Se non posseggo un impianto fotovoltaico posso entrare a far parte di una CER?
Si. In qualità di consumatore.

* Quali impianti fotovoltaici sono ammessi per far parte di una comunità energetica?
Gli impianti ammessi sono tutti gli impianti entrati in funzione dopo la pubblicazione del Decreto Legislativo n°199 del 8 novembre 2021 Possono far parte della comunità anche gli impianti entrati in esercizio prima del decreto ma non possono superare il 30% della potenza totale degli impianti appartenenti alla comunità energetica. 

* E’ possibile uscire da una CER?
Si, il cliente finale è libero di uscire in qualunque momento da una CER.

*Posso far parte di più CER contemporaneamente?
No.

* Come si fa ad avviare una Comunità energetica?
Per avviare una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è necessario costituire un soggetto giuridico senza fini di lucro, che nel suo statuto abbia la finalità principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera. La Comunità non prevede limitazioni di categoria per i suoi aderenti, ivi incluse le imprese, salvo che non ci siano interessi commerciali o industriali primari nella Comunità stessa. 
Al netto dei costi di registrazione del soggetto giuridico ripartiti tra gli aderenti, gli investimenti necessari per realizzare una CER sono comunque molto ridotti per i membri aderenti. A tal proposito i costi di installazione degli impianti sono agevolati dai crediti d’imposta e da tariffe incentivanti previste per 20 anni.

* Un impianto fotovoltaico installato come intervento trainato nel Superbonus può essere ammesso per far parte di una comunità energetica?
Si ricorda che per gli impianti fotovoltaici il Superbonus (detrazione fiscale nei limiti di spesa previsti al comma 16 ter dell’articolo 119 del DL Rilancio) trova applicazione in relazione alla sola quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW. Pertanto, considerando che nel Superbonus è già prevista la cessione in favore del GSE dell’energia immessa in rete, un impianto fotovoltaico installato come intervento trainato nel Superbonus può essere ammesso per far parte di una comunità energetica ma non vedrà riconosciuta la tariffa premio sull’energia elettrica condivisa ascrivibile alla quota di potenza per cui trova applicazione il Superbonus, fermo restando il diritto al contributo per la valorizzazione e l’incentivazione dell’autoconsumo collettivo.

Ultimo aggiornamento: 28.06.2022
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