Per descrivere cosa è un Comunità Energetica Rinnovabile, dobbiamo partire dalla definizione che ne dà la direttiva Europea 2001/2018 detta RED II.
Proprio questa direttiva introduce le CER, definendole: “soggetto giuridico che […] si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono
- situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;
- i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;
- il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari”
Cogliendo le opportunità dello sviluppo tecnologico, dunque, possono essere creati soggetti nuovi per i mercati energetici. Soggetti che abbiano caratteristiche locali e finalità diversa da quella di lucro.
Più utenti, aventi le caratteristiche individuate dalla norma, possono aderire in maniera volontaria ad un “contratto” con l’obiettivo di produrre, consumare e gestire al meglio l’energia, attraverso l’utilizzo di più impianti di produzione da fonte rinnovabile.
Si stabilisce quindi una produzione mirata all’autoconsumo. Oggi l’autoconsumo può essere attuato non solo in forma individuale ma anche in forma collettiva all’interno di condomini o comunità energetiche locali.
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