La normativa di riferimento

IL QUADRO NORMATIVO
 
Le Direttive comunitarie
Il punto di partenza del processo di costituzione delle Comunità Energetiche è rappresentato dalla Direttiva Europea n. 2001 del 11.12.2018, detta anche RED II, che prevede tra le varie norme in materia di sostenibilità energetica anche il sostegno finanziario alla produzione e l’autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili. La direttiva introduce modelli di partecipazione a complessità crescente, definendo e normando l’autoconsumo singolo, l’autoconsumo collettivo (nel quale, per esempio, l’energia prodotta dall’impianto realizzato sul tetto di un condominio può essere messa a disposizione anche dei singoli condòmini e non più solo dei servizi comuni dell’edificio), e le Comunità dell’Energia Rinnovabile (CER). Un successivo sviluppo a quanto introdotto dalla direttiva RED II lo ha fornito anche la successiva Direttiva UE 2019/944 del 5.6.2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che ha modificato la direttiva 2012/27/UE (direttiva IEM). Questa direttiva ha introdotto nuove figure a complessità crescente per favorire la partecipazione degli utenti finali e non, al mercato dell’energia elettrica, fra cui le CEC (Citizen’s Energy Community), per le quali non si prevedono i principi di autonomia e prossimità e che possono gestire solo l’elettricità, prodotta sia da fonte rinnovabile, sia fossile.
 
La normativa italiana
Con la conversione in legge del Decreto Milleproroghe D.L. 162 del 30.12.2019 (convertito con la Legge n. 8 del 28 febbraio 2020) sono state introdotte anche nel nostro Paese le “comunità energetiche rinnovabili” previste dalla Direttiva Europea RED II (2018/2001/UE).  Il D.L. Milleproroghe si esprime in merito alla Direttiva RED II all’articolo 42bis, consentendo la realizzazione di comunità energetiche che rispettino determinate condizioni. 
L’art. 42bis del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, prevede che:
- gli impianti di produzione dell’energia devono avere potenza inferiore ai 200 kW;
- gli impianti di produzione dell’energia devono essere entrati in esercizio dopo il 1° marzo 2020 (entrata in vigore della conversione in legge del Decreto Milleproroghe);
- la condivisione dell’energia avviene attraverso la rete elettrica esistente (con il pagamento degli oneri di sistema); 
- l’impianto deve essere connesso alla rete elettrica a bassa tensione, attraverso la medesima cabina di trasformazione MT/BT; 
- l’energia prodotta deve essere destinata all’autoconsumo, deve cioè essere consumata nelle immediate vicinanze dell’impianto;
- gli autoconsumatori di energia rinnovabile devono trovarsi nello stesso edificio, nello stesso stabile, o condominio, etc.
 
I provvedimenti attuativi del D.L. sono:
il documento per la consultazione 112/2020/R/eel, la delibera 318/2020/R/eel e la Determinazione del 10 dicembre 2020 e dell’ARERA;
DM 16 settembre 2020 del MiSE;
D.Lgs. 08/11/2021, n. 199 e n. 210.
 
I provvedimenti di ARERA e il Decreto del MiSe
L’Autorità, con il documento per la consultazione 112/2020/R/eel, ha espresso i propri orientamenti relativi alla regolazione delle partite economiche relative all’energia elettrica oggetto di autoconsumo collettivo o di condivisione nell’ambito di comunità di energia rinnovabile, tenendo conto delle disposizioni previste dalla
Direttiva 2018/2001 e dall’articolo 42bis del decreto-legge 162/19.
Con la Delibera 318/2020/R/eel l’Autorità ha disciplinato quindi le modalità e la regolazione economica relative all’energia elettrica oggetto di condivisione in edifici o condomini (autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente), oppure nell’ambito di comunità di energia rinnovabile. Alle componenti di regolazione di cui sopra, occorre poi aggiungere l’incentivo (di tipo feed-in premium) individuato dal MiSE attraverso il Decreto Ministeriale del 16 settembre 2020. Il 22 dicembre 2020 sono state pubblicate sul sito internet del GSE le Regole Tecniche per accreditare le CER e gli schemi di autoconsumo collettivo.
Aggiornate Successivamente per permettere di estendere il periodo di applicazione dell’attuale meccanismo “transitorio”, fino alla data di adozione, da parte del MITE e dell’ARERA, dei provvedimenti attuativi previsti agli articoli 8 e 32 del D.Lgs. 199/2021 (i documenti sono stati approvati con la determina 3/2022 – DMEA).
 
Con la Determinazione del 10 dicembre 2020, l’ARERA ha provveduto a modificare gli schemi d’istanza per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa alla luce di alcune specificazioni tecniche.
In particolare:
- possibilità che il referente, tramite l’unica istanza per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, di chiedere anche l’accesso al ritiro dedicato per tutti gli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell’energia elettrica condivisa;
- possibilità di scegliere liberamente con quali modalità valorizzare l’energia elettrica immessa in rete e che, solo qualora si scelga di avvalersi dell’unico contratto onnicomprensivo messo a disposizione dal GSE, occorre che: 
a) tutti i predetti impianti di produzione accedano al ritiro dedicato; 
b) tutte le convenzioni già in essere con il GSE relative alla cessione dell’energia elettrica immessa in rete dai
predetti impianti di produzione cessino e confluiscano nell’unico contratto onnicomprensivo predisposto dal GSE; 
c) il referente abbia ricevuto mandato dal/i produttore/i (se diversi dal referente) per immettere energia elettrica nell’ambito di un unico rapporto contrattuale, accedendo al ritiro dedicato per tutti gli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell’energia elettrica condivisa.
 
I Decreti Legislativi 199 e 210 del 8.11.2021
Il Decreto Legislativo n. 199 del 08/11/2021 (entrato in vigore il 15.12.2021) ha consentito di recepire definitivamente la direttiva UE 2018/2001, accelerando il percorso di crescita sostenibile del paese in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e 2050. Nella pratica definisce strumenti, incentivi, quadro istituzionale, finanziario e giuridico. Inoltre rientra nelle disposizioni attuative del PNRR in materia di energia da fonti rinnovabili: punto questo di assoluta rilevanza e attualità. Le modifiche introdotte hanno dato maggiore flessibilità e versatilità al tema delle comunità energetiche con:
- incremento al 60% della copertura da fonti rinnovabili dei consumi energetici di edifici nuovi o soggetti a ristrutturazioni rilevanti;
- Allargamento del perimetro: da cabina secondaria a cabina primaria
- possibilità di partecipazione a servizi di Demand Response;
- regolamentazione dei meccanismi di asta al ribasso;
- modificata la dimensione degli impianti che passa da 200 kW massimo a 1 MW per ogni singolo impianto;
- definiti i regimi di sostegno e gli strumenti di promozione; eliminato il limite imposto dalla cabina secondaria;
- definiti i criteri di riduzione delle emissioni per il calcolo di gas a effetto serra;
- possibilità di utilizzo di impianti appartenenti a comunità energetiche create con le regole precedenti;
- Impianti eligibili: FER allacciati dopo il 15/12/2021
- le nuove comunità energetiche potranno avere al massimo il 30% della potenza complessiva derivante da impianti già esistenti.
- Categorie soggetti ammessi: aggiunti enti religiosi, di ricerca e del terzo settore
- Servizi erogabili: aggiunta la domotica, efficienza energetica e ricarica EV
 
Il Decreto Legislativo n. 210 dell' 8 novembre 2021, contenente l'attuazione della direttiva 2019/944/Ue sul mercato interno dell'energia elettrica ha introdotto delle modifiche alla disciplina prevista per le configurazioni delle comunità energetiche. Oltre a esser state stabilite le modalità di partecipazione e di condivisione dell'energia, è stata infatti definita la figura dei clienti attivi, i quali possono partecipare al mercato individualmente, in maniera aggregata o mediante le comunità energetiche e hanno il diritto di vendere sul mercato l'energia elettrica autoprodotta.
 
La normativa regionale 
Regione Toscana ha emanato due provvedimenti in materia di comunità energetiche. 
La Delibera di Giunta n. 336 del 21.3.2022, preso atto che ad oggi le Comunità di energia rinnovabili sono scarsamente diffuse sul territorio nazionale né risultano ancora attivate esperienze significative nel territorio toscano, promuove le stesse sostenendo nell’immediato la creazione e diffusione delle comunità, assicurando in una prima fase un supporto sia in termini di animazione, divulgazione, comunicazione sia nei termini operativi di produzione di linee guida e atti standard. 
Le Comunità di energia rinnovabili sono così considerate uno strumento:
- strategico per la via toscana alla Transizione Ecologica col fine di raggiungere gli obiettivi di riconversione energetica verso fonti rinnovabili e neutralità climatica di cui al Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n.401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») stabilendo un
obiettivo vincolante, per l’Unione europea, di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 percento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030;
- utile a raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, predisposto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- per contrastare il diffondersi della povertà energetica e diminuire la dipendenza di approvvigionamento energetico.
La Delibera dà mandato alla Direzione regionale competente di definire le migliori forme possibili di collaborazione con il GSE, Gestore Servizi Elettrici, nonché con altri enti pubblici ed universitari con la finalità di promuovere la diffusione delle CER, assegnando peraltro alla società ARRR S.p.A. una specifica attività di animazione/diffusione delle comunità energetiche attraverso apposite campagne di comunicazione, in modo da garantire un supporto diretto alla Regione stessa.
 
La Delibera di Giunta n. 367 del 6.4.2022 riguarda invece l'approvazione delle proposte dei Programmi Regionali: Fondo Sociale Europeo plus 2021/2027 e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021/2027. In sintesi, questo provvedimento promuove all'interno del Programma Regionale FESR le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti” con le Azioni legate alla produzione energetica da fonti rinnovabili per le infrastrutture pubbliche, le RSA e le imprese anche nella forma delle comunità energetiche, ridefinendo il budget a sostegno delle stesse.
 
 
La Normativa di riferimento:
Ultimo aggiornamento: 26.04.2022
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