Certificati Bianchi (o Titoli di Efficienza Energetica)

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Sono un’opportunità per le imprese del settore industriale per incentivare l'efficienza energetica, anche se è uno strumento complesso perché devono essere monitorati i consumi prima e dopo l’intervento.
I certificati bianchi sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell'efficienza energetica. Un certificato equivale al risparmio di una Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP).
Il GSE riconosce un certificato per ogni TEP di risparmio conseguito, per un periodo che varia tra 3 e 10 anni a seconda della tipologia di intervento realizzato. Il valore economico del certificato è definito dagli scambi sul mercato (valore medio nel 2022 di 258 €/tep) tra chi ha conseguito il risparmio energetico ed ottenuto i certificati e chi, le società di distribuzione di energia elettrica e gas, hanno obblighi annui di risparmio energetico.
Non è un finanziamento in conto capitale, ma l’ammontare dell’incentivo percepito dipenderà dalla quantità di energia risparmiata, diminuendo pertanto il tempo di ritorno dell’investimento.
Possono accedere agli incentivi (al certificato) tutti i soggetti privati che sostengono l’investimento, direttamente (se società con un Esperto in Gestione Energia certificato UNI 11339 o con sistema di gestione certificato ISO 50001) o attraverso una ESCo (che garantisce il finanziamento dell’intervento di efficienza energetica).
La normativa definisce i progetti ammessi al meccanismo dei certificati bianchi suddivisi per tipologia in base al settore di riferimento. Se un progetto non è tra quelli già previsti dalla normativa, è possibile richiedere comunque al GSE di valutarne l'ammissibilità.
Non possono essere ammessi al meccanismo i progetti di efficienza energetica che vengono realizzati per mero adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa.
È possibile richiedere gli incentivi prima della data di avvio della realizzazione di un progetto di efficienza energetica secondo due modalità, in funzione delle caratteristiche del progetto che si intende realizzare:

  • progetti a consuntivo: prevedono una misura puntuale delle grandezze caratteristiche (ad es. consumo di energia) sia ex ante sia post-intervento. Il Decreto Direttoriale del 3 maggio 2022 riporta la tabella aggiornata degli interventi ammissibili, distinti per tipologia e forma di energia risparmiata, con l’indicazione dei valori di vita utile distinti per i casi di “Nuova installazione”, “Sostituzione” e “Efficientamento integrato” ai fini del riconoscimento dei Certificati Bianchi.  Tra questi:
  1. recupero di calore
  2. motori elettrici, anche accompagnati dall’installazione o sostituzione dei relativi inverter
  3. impianti di produzione di energia termica
  4. sistemi per l'illuminazione
  5. impianti di produzione dell’aria compressa
  6. forni
  7. essiccatori
  • progetti standardizzati: prevedono la possibilità di misurare le grandezze caratteristiche di un idoneo campione rappresentativo dei parametri di funzionamento del progetto, estendendo le risultanze delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo all’insieme degli interventi realizzati nell’ambito del progetto. Tra gli interventi standardizzati, installazione LED illuminazione, installazione motori elettrici, acquisto flotte di veicoli ibridi. Per questi interventi il GSE ha predisposto specifici fogli di calcolo per facilitare la compilazione del file dei risparmi energetici da trasmettere.

Per accedere al meccanismo, il progetto standardizzato deve aver generato una quota di risparmio addizionale non inferiore a 5 TEP, il progetto a consuntivo di 10 TEP.
Nel rispetto delle norme operative e nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea, i certificati bianchi sono cumulabili con finanziamenti erogati a livello locale, regionale e comunitario (es. i POR FESR, erogati dalle Regioni) e con l'accesso a:  

  • fondi di garanzia e fondi di rotazione;
  • contributi in conto interesse;
  • detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature. In tal caso il numero dei titoli spettanti è ridotto del 50%.
Ultimo aggiornamento: 16.05.2023
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