Impianti Termici

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Attività di controllo degli impianti termici di ARRR

Le ispezioni degli enti pubblici sugli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici sono previsti e disciplinati a livello nazionale dal D.Lgs. 192/2005 (attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia); il D.P.R. 74/2013 ha definito i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli stessi impianti.
 
La Regione Toscana ha emanato un proprio regolamento allo scopo di uniformare tali procedure sul proprio territorio (DPGR 9 marzo 2023, n. 9/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica") ed ha affidato, con la legge 85/2016, dal 1° gennaio 2019 ad ARRR SpA (Agenzia Regionale Recupero Risorse) il servizio di ispezione ed accertamento degli impianti termici in attuazione dell’ articolo 3, comma 1, lettera h bis della legge regionale 39/2005 (tali attività erano affidate fino al 31/12/2018 alle Agenzie per l’Energia Provinciali: AEP Pisa, AFE Firenze, APEA Siena, Ar-Tel Arezzo, EALP Livorno, EAMS Massa, Publicontrolli Pistoia, Publies Prato, SEVAS Lucca.

 

I controlli da fare sugli impianti termici

Gli "impianti termici" (vedi link alle FAQ del CIT per la definizione di "impianto termico) sono gli impianti per il riscaldamento (come le caldaie) o il condizionamento (i condizionatori fissi) delle nostre abitazioni. Forniscono, pertanto, servizi essenziali ma, se non opportunamente curati, possono diventare non efficienti ed inquinanti, far crescere la bolletta energetica da pagare o, addirittura, in alcuni casi essere pericolosi.

Sono quindi necessarie verifiche periodiche da parte di un tecnico qualificato (appartenente a ditta di manutenzione iscritta in Camera di Commercio) e la normativa (DPR 74/2013, D.Lgs. 192/2005) obbliga il responsabile di impianto ad effettuare 2 tipi di controlli, incaricando tale tecnico:
a) i controlli periodici e le eventuali manutenzioni ai fini del buon funzionamento e della sicurezza dell’impianto per i quali occorre fare riferimento alle istruzioni d'uso e manutenzione fornite dall'installatore o dal manutentore (tenendo conto delle istruzioni d’uso del fabbricante del generatore) sia per la periodicità (ogni quanto va fatto il controllo) che per gli elementi da verificare;
 
b) i controlli di rendimento energetico (inclusa la “prova fumi”), che sono obbligatori per gli impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento) di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva (condizionamento) di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW. La periodicità ed i contenuti di tali controlli sono stabiliti dalla normativa regionale, vale a dire dal Regolamento della Regione Toscana, DPGR 9 marzo 2023, n. 9/R 
 
Il controllo di efficienza energetica deve essere eseguito:
- alla prima messa in esercizio dell'impianto (a cura dell'installatore),
- per la sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, quali il generatore di calore,
- per gli interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica,
- per gli impianti esistenti secondo la periodicità minima della tabella allegato A al regolamento regionale.
 
Al termine del controllo di rendimento energetico il manutentore consegna al responsabile di impianto un rapporto di "controllo di efficienza energetica" (cosiddetto RCEE).
 

Gli accertamenti e le ispezioni pubbliche

La normativa nazionale e regionale, sopra richiamata, prevede, al fine di verificare e certificare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, che l’ente pubblico competente, vale a dire la Regione Toscana, o soggetto delegato, ARRR SpA, a cui è stato affidato il servizio dalla Regione, effettui accertamenti sugli RCEE ed ispezioni sugli impianti termici e che la copertura dei costi necessari a svolgere tali attività, nonché per la gestione del catasto degli impianti termici, sia assicurata mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti.
Per questo è previsto il pagamento di un contributo (cosiddetto bollino, il cui valore è definito dalla DGR 1402/2016) a seguito del rilascio da parte del manutentore al cittadino del RCEE al termine del controllo di efficienza energetica.
Tale rapporto di controllo, completo di timbro e firma del manutentore, assunzione di responsabilità e bollino, vale come autocertificazione sul corretto esercizio e manutenzione dell’impianto (è considerato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà). Il manutentore ha l’obbligo di trasmetterlo alla Regione inserendolo nel SIERT-CIT (Sistema Informativo sull’Efficienza Energetica della Regione Toscana che include il Catasto Impianti Termici) e di riversare l’introito del bollino alla Regione stessa.
Questa operazione è svolta dal manutentore in nome e per conto del cittadino utente previo specifico accordo tra le due parti. Se il manutentore non rispetta l’obbligo sarà sanzionato (la legge regionale 39/2005, art. 23 quinquies, comma 2, prevede che “ferme restando le sanzioni previste dall'art. 15 d.lgs. 192/2005, l'inosservanza dell'obbligo di invio al sistema informativo regionale del RCEE, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 60 a € 360”).
 
ARRR provvede all’accertamento degli RCEE inseriti nel SIERT-CIT ed in caso di anomalia segnalata dal manutentore attiva le procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali.
 
Le ispezioni pubbliche sugli impianti termici svolte da ARRR possono essere di 2 tipi:
a campione, cioè gratuite per il cittadino, sugli impianti per i quali risulta trasmesso il rapporto di "efficienza energetica" con bollino (autodichiarazione);
a pagamento, cioè onerosi per il cittadino, su tutti gli impianti per i quali non è stato trasmesso il rapporto di "efficienza energetica" ed il cui valore è definito dalla DGR 1402/2016.
 
Gli accertamenti documentali dei rapporti di controllo di efficienza energetica (RCEE) e le ispezioni hanno l’obiettivo di verificare il corretto funzionamento dell’impianto termico sia in termini di sicurezza che di efficienza energetica in relazione alle disposizioni della legge nazionale e regionale e delle normative tecniche (UNI).
 
Le anomalie riscontrate possono essere di 2 tipi:
  • gravi, nel caso di carenze riguardanti la sicurezza, tali da arrecare un immediato pericolo alle persone e da richiedere la messa fuori servizio dell’apparecchio e la diffida di utilizzo,
  • non pericolose, legate ad una scarsa efficienza energetica dell’impianto,
Entrambe sono oggetto di richiesta di adeguamento da parte di ARRR al fine di ripristinare le condizioni di funzionamento dell’impianto, per un esercizio dello stesso sicuro ed efficiente.
Ultimo aggiornamento: 21.03.2023
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