APE

Attestato di Prestazione Energetica degli edifici

Per  INFO sulla trasmissione degli APE attraverso il SIERT 

è attivo un nemero dedicato dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 12.30 - 3351486527

oppure scrivere a infoape@siert.regione.toscana.it

 

E' on line il sito relativo al progetto Sistema Informativo regionale sull'Efficienza Energetica della Regione Toscana (SIERT) con tutte le informazioni sul Catasto Impianti Termici (CIT), dedicato ai controlli di efficienza energetica degli impianti termici, di climatizzazione invernale e/o estiva e sul Sistema Informativo Certificazione Energetica dedicato alla produzione degli APE - attestati di prestazione energetica - che misurano le performance energetiche degli immobili.

Per accedere al sito clicca sul link

L'Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche, comunemente, "certificato energetico") è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. Attraverso l'APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell'edificio o dell'unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l'impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull'impatto ambientale dell'immobile, ed è guidato verso una scelta consapevole nel caso di acquisto, locazione o di recupero (ristrutturazione o riqualificazione).

 
Le prime due pagine dell'APE contengono le informazioni essenziali per il cittadino.
 
L'APE è obbligatorio:
per gli edifici nuovi a cui sono assimilati anche gli edifici di nuova costruzione gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione e i nuovi volumi climatizzati ad ampliamento di edifici esistenti;
per gli edifici esistenti, l'APE è obbligatorio in caso di compravendita e di nuovo contratto di locazione;
l'APE è anche obbligatorio in caso di lavori di ristrutturazione importante, ovvero interventi su elementi dell'involucro esterno (pareti perimetrali, copertura, infissi,..) la cui superficie complessiva sia superiore al 25% dello stesso;
ulteriori casi sono previsti nella normativa di riferimento (D. Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 e s.m.i.).

 

L'APE vale dieci anni a partire dalla data del suo rilascio. Deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la classe energetica dell'immobile. 
 
La validità è però legata al rispetto dei controlli di manutenzione ed efficienza energetica degli impianti termici dell'edificio previsti dalla normativa vigente (D.P.R.74/2013). Se i controlli non sono effettuati, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata. Per questi motivi occorre allegare all'APE i libretti degli impianti. 
 
In materia di accertamento ed ispezione della conformità alla normativa vigente degli APE la L.R. n. 39 del 24 febbraio 2005 e s.m.i. prevede che sia la stessa Regione Toscana a svolgere le verifiche sulla regolarità degli APE, in conformità con quanto disposto dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 (“Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.”)
 
La procedura di controllo si articola nelle seguenti fasi principali:
selezione del campione da sottoporre al controllo;
controllo documentale (amministrativo e tecnico);
ispezione dell'edificio;
determinazione del risultato del controllo;
redazione di report e comunicazioni all'utente e al certificatore;
avvio dell'eventuale procedimento sanzionatorio.
 

In virtù della L.R. 39/2005 e del relativo Regolamento di cui all'art. 23 sexies della stessa, la Regione Toscana, con deliberazione di Giunta n.754 del 03/07/2023 ha approvato le Linee Guida per l'esecuzione dei controlli sugli APE depositati su SIERT.

Le Linee Guida definiscono le modalità operative per l'esecuzione degli accertamenti documentali e con rilievo, in merito alla conformità degli APE, nonché le procedure adottate in caso di accertamento di non conformità.

Ultimo aggiornamento: 20.02.2024
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